Regione Abruzzo   Provincia di Teramo
Categoria: Servizi sociali | Pubblicato il: 12/02/2021 | 1 allegato presente
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EMERGENZA CASA: INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CASE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Nel Comune di Montorio al Vomano sono presenti in totale 108 alloggi di edilizia popolare pubblica.
Una piccola parte sono appartamenti di proprietà del Comune (18 alloggi) in gestione all'ATER, la maggioranza (90 alloggi) sono di proprietà dell'ATER Teramo, che li gestisce.
ATTUALMENTE LE CASE RISULTANO TUTTE ASSEGNATE. Il Comune di Montorio al Vomano, quindi, non ha alloggi liberi/ da assegnare.

I servizi abitativi pubblici in Abruzzo sono regolati dalla Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modifiche “Norme per l'assegnazione e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”.

CON QUALI MODALITÀ SONO ASSEGNATI GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA? (ART. 3 L.R. 96/1996)
Si provvede all'assegnazione degli alloggi attraverso un concorso pubblico indetto dal Comune dove sono localizzati gli alloggi da assegnare.
I Comuni con popolazione uguale o inferiore ai 10.000 abitanti provvedono all'emanazione dei bandi in relazione alle disponibilità del patrimonio edilizio pubblico già assegnato o di presumibile assegnazione nel corso dell'anno, tenuto conto che gli alloggi debbono essere assegnati entro il termine massimo di 90 giorni dalla disponibilità.
Attualmente il Comune di Montorio al Vomano non ha alloggi liberi/ da assegnare.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?
All'art. 2 della legge regionale si stabiliscono i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dell'alloggio.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E PERMANENZA IN GRADUATORIA
I cittadini in graduatoria sono tenuti a confermare ogni 4 anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni, pena la cancellazione dalla stessa (art. 11 L.R. 96/1996).
Il Comune prima dell'assegnazione di un alloggio accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti (art. 12 L.R. 96/1996).
La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. I cittadini in graduatoria possono rinunciare all'alloggio proposto SOLO per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune. In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione (art. 14 L.R. 96/1996).

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA (ART. 15 L.R. 96/1996)
La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.
Quando il Comune di Montorio al Vomano rientra di un alloggio (che si libera) lo assegna prioritariamente in emergenza. Le domande in emergenza si possono presentare in qualunque momento compilando l'apposito modulo (scarica allegato a fondo pagina).

SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE E OSPITALITÀ (ART. 16 L.R. 96/1996)
Il diritto di subentro nell'alloggio è consentito SOLO ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza e in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, vincolo di parentela di primo grado (figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi), convivenza more uxorio con il titolare dell'assegnazione, persistente da almeno due anni o provvedimento dell'autorità giudiziaria.
È ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere generale.

MOROSITÀ NEL PAGAMENTO DEL CANONE (ART. 30 L.R. 96/1996)
La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione pronunciata dall'ente gestore.
Può essere tuttavia sanata, secondo le modalità e i termini rimessi a un apposito regolamento approvato dal gestore. Il mancato rispetto del piano di rientro della morosità, produce l'immediata decadenza dell'assegnazione, pronunciata dall'Ente.
Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, in tal caso, al momento della sanatoria della morosità non è dovuta l'indennità di mora prevista dal successivo quinto comma. Tale impossibilità o grave difficoltà non può, comunque, valere per più di 12 mesi.

DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE (ART. 34 L.R. 96/1996)
La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente.
I casi di decadenza sono enunciati all'art. 34 della L.R. 96/1996. Tra questi, si ricordano: la cessione dell'alloggio assegnato, la mancata occupazione stabile dell'alloggio (non giustificata), un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza.

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